Provate a immaginare quanti e quali spostamenti compiete ogni giorno, anche all’interno della vostra abitazione. Andate in bagno, scendete e salite le scale, attraversate la strada, salite sul bus, entrate in banca o sul posto di lavoro, andate al ristorante e via dicendo. Ora, ripensando a tutti quei movimenti, provate a chiedervi quanti di questi potreste ancora fare se aveste una disabilità motoria o visiva o uditiva. La risposta più probabile è: pochi e con difficoltà. Questo perché la nostra società è piena di barriere architettoniche. Barriere architettoniche per le quali è importante prevedere obblighi di legge che impongano il superamento, magari illustrando anche i rimedi più opportuni. Vediamoli insieme.
In generale si può affermare che barriera architettonica è l’elemento costruttivo che impedisce, limita o rende difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, specialmente per le persone con limitata capacità motoria. La legge, nel DM 236/89, dà una definizione tecnica:
Ecco quindi che risulta chiaro come l’espressione “barriera architettonica” assume un significato differente a seconda della persona che si ritrova ad affrontarla. Pertanto, anche gli accorgimenti devono essere differenti.
Il superamento delle barriere architettoniche avviene laddove si rimuovano quegli ostacoli spaziali che impediscono la piena fruizione dei luoghi alle persone con disabilità motoria o sensoriale o che, per ragioni d’età o temporanee, si ritrovino a muoversi con delle limitazioni.
Per ottenere il pieno superamento delle barriere, bisogna agire in tre direzioni: accessibilità, visitabilità e adattabilità.
L’accessibilità consiste nella possibilità di fruire nell'immediato dello spazio costruito. Pertanto è richiesta la totale accessibilità sia negli spazi esterni e sia nelle parti comuni. Inoltre, devono essere accessibili almeno il 5% degli edifici costruiti mediante attività edilizia sovvenzionata e gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive.
Si richiede poi la visitabilità, ossia “un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”, con le seguenti precisazioni:
L’adattabilità è un concetto più complesso che fa riferimento al futuro. Il testo legislativo ne dà infatti la seguente definizione:
“La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita”.
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