Voto e persone con disabilità
Tra poco più di una settimana si svolgeranno le elezioni europee, decine di milioni di cittadini potranno esercitare il loro diritto al voto. Per le persone con disabilità, questo diritto è sempre garantito? Il diritto di voto è un pilastro fondamentale delle democrazie moderne, garantito dalla Costituzione Italiana e da varie normative internazionali. In Italia, l'articolo 48 della Costituzione stabilisce che il voto è personale, eguale, libero e segreto.
Le disposizioni vigenti forniscono indicazioni circa l'accessibilità dei seggi elettorali. In particolare, gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale. Inoltre, almeno una cabina elettorale deve avere i seguenti requisiti: accessibilità alle sedie a ruote; lista dei candidati affissa ad una altezza che consenta una agevole lettura; piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri; identificazione di tale cabina con affissione di apposita segnaletica. Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, la persona con disabilità oppure con ridotte o impedite capacità motorie può votare presso un'altra sezione del proprio comune priva di barriere architettoniche. Tuttavia, nei comuni ripartiti in più collegi o in occasione dell'elezione degli organi circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione deve appartenere al medesimo collegio o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.
In applicazione di quanto previsto dal DPR n. 361/1957, sono da considerarsi "elettori fisicamente impediti", i ciechi, gli amputati delle mani, le persone con paralisi motorie o da altro impedimento di analoga gravità”. Pertanto, solo le persone con tali disabilità e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore. La legge n. 17/2003 ha precisato che non è necessario che l'elettore accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune dell'assistito. L'unico requisito richiesto per l'accompagnatore dell'elettore con disabilità è quello dell’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
Nel caso in cui la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere presentato uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall’Azienda sanitaria locale. Tale documento deve precisare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale. Nel caso dell'elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, anche il libretto di pensione o il verbale rilasciato dall’INPS dal quale si può evincere la condizione di cecità. Su richiesta dell’elettore con disabilità, corredata da idonea documentazione, l’annotazione del diritto al voto assistito può essere inserita direttamente nella tessera elettorale personale, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (AVD), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore viene apposta un'apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
L'art.29 della legge 104/1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione di consultazioni elettorali, un servizio di trasporto per facilitare alle persone con disabilità il raggiungimento del seggio elettorale. La Legge n. 22/2006, successivamente modificata dalla Legge n. 46/2009, ha previsto anche la possibilità del voto a domicilio per alcune categorie di persone con grave disabilità. In particolare, possono votare al proprio domicilio: gli elettori con gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto previsti dall’art. 29 della legge n. 104/1992, cioè siano “intrasportabili”; gli elettori con gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.
Nonostante le leggi vigenti, le sfide permangono includendo la piena attuazione delle normative relative all'accessibilità dei seggi elettorali e la formazione del personale affinché sia sensibile e preparato ad assistere i votanti con disabilità. Inoltre, la promozione del voto assistito o del voto a domicilio per chi non può fisicamente recarsi ai seggi è ancora un'area che richiede miglioramenti significativi. L'Italia ha fatto passi da gigante per garantire che il diritto di voto sia effettivamente accessibile a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità. Tuttavia, la strada verso l'accessibilità universale e l'effettiva eguaglianza nel voto è ancora in corso; è essenziale continuare a monitorare, valutare e migliorare le pratiche correnti per assicurare che ogni cittadino possa esercitare il proprio diritto in modo completamente autonomo e dignitoso. Ad esempio: si rispetta la dignità della persona con disabilità quando per votare è costretta a farsi accompagnare da qualcuno? Basterebbe normare ed introdurre, ad esempio, Il voto elettronico che permetterebbe a milioni di persone di esprimere in autonomia la propria intenzione di voto... Ne parleremo presto. Promesso!
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